Cos'è il contrassegno invalidi?

I contrassegni invalidi vengono rilasciati a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione e ai non vedenti. Possono essere richiesti presso il Comune di residenza e sono validi in tutta Italia. I contrassegni hanno validità massima di 5 anni. Il periodo della loro validità è in relazione alla tipologia dell'invalidità sia essa permanente o temporanea, cosi' come certificata dagli Enti competenti. Sono rinnovabili. Il contrassegno non puo' essere rilasciato per i minori di anni 3. Per i minori di anni 18, la domanda va inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Avvertenze
  • è strettamente personale e pertanto utilizzabile esclusivamente in presenza dell'intestatario;
  • deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'invalido;
Permette di circolare:
  • nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi;
  • nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l'accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.
Permette di sostare:
  • negli appositi spazi riservati agli invalidi; 
  • nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove e' espressamente previsto, ovvero nelle quali e' autorizzato l'accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilita'.
  • nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo.
Modalità Rilascio

Compilazione del Modello Prestampato da presentare al Servizio di Polizia Locale, allegando:

  • Verbale Commissione per l'accertamento dell'invalidità nei casi di invalidità 100% ed indennità di accompagnamento o non vedenti;
  • Certificato medico rilasciato dall'A.S.L. di competenza, indicante che la persona ha effettivamente capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed il periodo di invalidità.
Modalità Rinnovo

Compilazione del Modello Prestampato, da presentare al Comando di Polizia Locale, al modulo dovrà essere unito:

  1. Nei casi di cui al precedente punto 1) Verbale Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile;
  2. Nel caso di cui al precedente punto 2)Un certificato medico, rilasciato dall'Asl di competenza o dal medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno.
In caso di furto o smarrimento

In caso di furto o smarrimento potrà essere richiesto un nuovo contrassegno allegando alla domanda copia della denuncia sporta presso le Autorità competenti indicante il numero del contrassegno e la scadenza dello stesso.

In caso di deterioramento

In caso di deterioramento potrà essere richiesto un duplicato allegando alla domanda il contrassegno deteriorato. Non è richiesto certificato medico.

Riferimenti normativi

Art. 381 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e D.P.R. 24/07/1996 n. 503);

  • Art. 7 e art. 188 del Nuovo Codice della Strada (D. L.vo 30/04/1992 n. 285);
  • Circolare Regione Lombardia n. 64/san 11/12/2001.
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