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- Statuto Comunale
- Titolo 7° - Attività normativa e revisione dello statuto
- Art. 74 Disposizioni finali e transitorie
- Il Regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
- La revisione o l'adozione degli altri Regolamenti previsti per legge sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
- Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti purchè compatibili con la legge e con lo Statuto.
- Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
- Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
- Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
- Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.