1. Il Consiglio Comunale può esaminare proposte di revisione dello Statuto.
  2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvare dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione
  3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
  4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello Statuto.
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