1. I regolamenti, di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale e per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta ai singoli responsabili di Posizione Organizzativa preposti alle varie aree dell'amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.