- L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, forniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- Il difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale,le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari dei servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodo temporali definiti; può segnalare agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
- Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione alle attività del Difensore civico.
- Al Difensore civico nominato in via esclusiva è corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.
Qualora la figura è svolta in modo convenzionato l'indennità è definita dalla convenzione.