1. Il Difensore civico dura in carica tanto quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e fino alla nomina del successore. Il medesimo Difensore civico può essere rinnovato in carica per una sola volta.
  2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause d'incompatibilità previste nel 3° e 4° comma del precedente articolo.
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