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- Statuto Comunale
- Titolo 5° - Partecipazione popolare e diritti di accesso dei cittadini
- Art. 61 Durata in carica, decadenza
- Il Difensore civico dura in carica tanto quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e fino alla nomina del successore. Il medesimo Difensore civico può essere rinnovato in carica per una sola volta.
- Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause d'incompatibilità previste nel 3° e 4° comma del precedente articolo.