1. È istituito l'ufficio del difensore civico, garante dei diritti dei cittadini, singoli od associati, per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'operato dell'amministrazione comunale.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione palese e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Può essere nominato anche tra i cittadini non residenti nel Comune, essere di comprovata probità ed esperto nell'attività amministrativa del Comune.
3. La carica di difensore civico è incompatibile colle seguenti cariche:
a) di consigliere comunale, provinciale o regionale;
b) di membro del Parlamento o di componente del Comitato Regionale di Controllo;
c) di amministratore di Enti o aziende comunque dipendenti o sovvenzionate dal Comune.
4. Non possono essere nominati difensori civici i magistrati, sia ordinari che amministrativi, titolari di uffici nel cui distretto ha sede il territorio comunale.
5. La carica di difensore civico può essere rinnovata per una sola volta e può essere revocata dal Consiglio Comunale solo per motivate e gravi ragioni connesse all'esercizio dell'ufficio.
6. La funzione di difensore civico può essere attuata anche in forma convenzionata con altri comuni.
Le modalità di nomina saranno disciplinate dalla convenzione.