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- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 5° - Partecipazione popolare e diritti di accesso dei cittadini
- Art. 59 Pubblicità degli atti
- Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, conformemente al Regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- Presso un ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le Gazzette Ufficiali della Repubblica, i Bollettini Ufficiali della regione e i Regolamenti Comunali.