Vai al Contenuto
Raggiungi il piè di pagina
- Home
- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 5° - Partecipazione popolare e diritti di accesso dei cittadini
- Art. 58 Diritto di accesso
- Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende da esso dipendenti, secondo le modalità stabilite dalle Leggi vigenti e dal Regolamento Comunale.
- Il diritto di cui al 1° comma del presente articolo può essere limitato dal diritto alla riservatezza o da altre situazioni previste nell'articolo successivo.
- Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
- Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, è individuato l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.