1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di rilevanza generale, interessanti l'intera comunità, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nella azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum che riguardino:
a) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe;
b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
d) materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori del referendum sono:
a) almeno cinquecento elettori;
b) il Consiglio Comunale col voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito
Regolamento che, in particolare, dovrà disciplinare:
a) i requisiti di ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum;
b) i tempi di attuazione della consultazione referendaria;
c) le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.