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- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 5° - Partecipazione popolare e diritti di accesso dei cittadini
- Art. 52 Partecipazione e consultazione dei cittadini
- Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
- Il Comune, di propria iniziativa, o su richiesta di Enti e Associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, comma 4 del presente Statuto, indice la consultazione dei cittadini su provvedimenti di loro interesse, nelle forme volta a volta ritenute più idonee, quali Consigli Comunali aperti, conferenze, audizioni, tavole rotonde.
- Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni di interesse collettivo.
- Le consultazioni di cui al precedente comma 4, sono obbligatorie in occasione della modifica degli strumenti urbanistici generali e dei piani urbani del traffico.
- La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori purchè previsto nel regolamento di cui al comma 5 che stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.