1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
  2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
  3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
  4. Il Comune, di propria iniziativa, o su richiesta di Enti e Associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, comma 4 del presente Statuto, indice la consultazione dei cittadini su provvedimenti di loro interesse, nelle forme volta a volta ritenute più idonee, quali Consigli Comunali aperti, conferenze, audizioni, tavole rotonde.
  5. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni di interesse collettivo.
  6. Le consultazioni di cui al precedente comma 4, sono obbligatorie in occasione della modifica degli strumenti urbanistici generali e dei piani urbani del traffico.
  7. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori purchè previsto nel regolamento di cui al comma 5 che stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.
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