1. In attuazione del principio della collaborazione tra enti locali il Consiglio Comunale, ove ne sussistano le condizioni, può costituire unioni di Comuni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del D.Lgs n. 267/2000.
  2. Il principio della collaborazione tra enti trova altresì applicazione negli "accordi di programma", previsti dall'articolo 34 del D.Lgs n. 267/2000, al fine di realizzare opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più enti o soggetti interessati.
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