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- Statuto Comunale
- Titolo 4° - Forme di collaborazione tra Enti Locali
- Art. 49 Convenzioni con enti locali
- Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione o la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative o programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
- Le convenzioni suddette, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale in quanto sono atti fondamentali di sua competenza, come previsto dalla lettera c) dell'articolo 42 del D.Lgs n. 267/2000.