1. Il Comune ha un Segretario il cui stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, esercita le seguenti funzioni:
a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni fornendo, se richiesto, alla struttura politica ed amministrativa il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
c) provvede agli atti esecutivi previsti dalle deliberazioni avvalendosi degli uffici e dei responsabili dei servizi interessati;
d) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici, in particolare dei Responsabili di area, delle norme sul procedimento amministrativo;
e) sovraintende agli uffici ed ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
f) roga i contratti nell'interesse del Comune;
g) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita la competenza;
h) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri ed alla struttura burocratica comunale.
i) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, cura la redazione dei relativi verbali che sottoscrive unitamente al Presidente;
l) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;
m) espleta qualsiasi altra funzione incaricatagli dal Sindaco.
3. Il Segretario, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale dell'ordinamento amministrativo comunale e del personale addetto al suo funzionamento.