1. Il Sindaco ha facoltà di delegare, con suo proprio provvedimento, agli assessori, funzioni riguardanti particolari settori o servizi o problemi dell'amministrazione comunale.
  2. I provvedimenti sindacali di delega di cui al presente ed al precedente articolo, nonché le loro eventuali revoche o modificazioni, sono adottati coll'assistenza del segretario del Comune e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
  3. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco e secondo quanto disposto nel presente statuto.
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