1. Il Sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
  2. All'assessore predetto è attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
  3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del suo Vice, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano in età. Questi a sua volta sarà sostituito dall'assessore meno anziano e così via.
  4. Sono comunque fatte salve le attribuzioni del consigliere anziano in ordine ai particolari casi di convocazione e di presidenza del Consiglio Comunale, previsti dalla legge o dal presente statuto.
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