1. Le competenze della Giunta sono stabilite dalla legge e, in generale:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti;
b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

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