1. Ai fini del diritto di iniziativa deliberativa di cui al 1° comma dell'art. 17, l'esame delle proposte di deliberazione avanzate dal consigliere, è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
  2. Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui la emanazione del provvedimento o della deliberazione sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai parere tecnici, contabili.
  3. Anche le eventuali iniziative dei consiglieri volte a far approvare emandamenti, modifiche o integrazioni che incidano in modo rilevante sulle proposte di deliberazione già inserite nell'ordine del giorno del Consiglio, sono subordinate al principio del "giusto procedimento".
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