1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e può proporre direttive generali, ordini del giorno, mozioni e raccomandazioni.
  2. Ha diritto di ottenre dagli uffici del Comune e dalle aziende o enti da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del suo mandato.
  3. Il diritto di cui al 2° comma dovrà tener conto del segreto d'ufficio di cui al 4° comma dell'articolo 19 e sarà disciplinato da apposito Regolamento.
  4. Per il computo dei "quorum" previsti si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune i quali, attualmente, sono in numero di sedici più il Sindaco.
  5. I consiglieri, così come gli assessori e il Sindaco, possono essere assicurati dal Comune contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
  6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi può assicurare l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni, in procedimenti di responsabilità civile (o penale), in ogni stato e grado del giudizio purchè non ci sia conflitto di interessi con l'Ente e purchè la legge non disponga diversamente.
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