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- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 2° - Gli organi istituzionali del Comune
- Capo 1°: Il Consiglio Comunale
- Art. 15 I consiglieri comunali
- Le norma relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge. Anche la durata in carica degli stessi è stabilita dalla legge.
- I consiglieri rimangono in carica sino all'elezione di quelli nuovi. Dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi elettorali, i consiglieri uscenti limiteranno l'attività che svolgono nel Consiglio Comunale, all'adozione degli atti urgenti e improrogabili.
- I Consiglieri svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato curando unitariamente gli interessi del Comune.
- I Consiglieri Comunali, se eletti amministratori di Società partecipate dal Comune, possono continuare la loro duplice funzione di consigliere comunale e di amministratore presso la Società, senza che ciò possa essere causa di incompatibilità tra le due cariche.
- Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.