1. Le norma relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge. Anche la durata in carica degli stessi è stabilita dalla legge.
  2. I consiglieri rimangono in carica sino all'elezione di quelli nuovi. Dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi elettorali, i consiglieri uscenti limiteranno l'attività che svolgono nel Consiglio Comunale, all'adozione degli atti urgenti e improrogabili.
  3. I Consiglieri svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato curando unitariamente gli interessi del Comune.
  4. I Consiglieri Comunali, se eletti amministratori di Società partecipate dal Comune, possono continuare la loro duplice funzione di consigliere comunale e di amministratore presso la Società, senza che ciò possa essere causa di incompatibilità tra le due cariche.
  5. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
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