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- Home
- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 2° - Gli organi istituzionali del Comune
- Capo 1°: Il Consiglio Comunale
- Art. 29 Commissioni consiliari
- Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio della proporzionalità. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
Qualora le Commissioni hanno funzione di vigilanza e/o controllo il Regolamento che le disciplina deve prevedere che la Presidenza spetti di diritto alla minoranza consiliare.
- Alle commissioni possono partecipare gli amministratori e i dipendenti municipali, i rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti purchè espressamente invitati.
- Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori qualora questo lo richiedano.