1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
  2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio della proporzionalità. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
    Qualora le Commissioni hanno funzione di vigilanza e/o controllo il Regolamento che le disciplina deve prevedere che la Presidenza spetti di diritto alla minoranza consiliare.
  3. Alle commissioni possono partecipare gli amministratori e i dipendenti municipali, i rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti purchè espressamente invitati.
  4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori qualora questo lo richiedano.
First name: