Vai al Contenuto
Raggiungi il piè di pagina
- Home
- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 2° - Gli organi istituzionali del Comune
- Capo 1°: Il Consiglio Comunale
- Art. 27 Pubblicità delle sedute, votazioni e funzionamento del Consiglio
- Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
- Le votazioni sono, di norma, espresse in modo palese per alzata di mano. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto qualora però implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulla condotta pubblica o privata, sulla capacità o la professionalità ed in genere sulle qualità personali di chicchessia.
- Nelle votazioni per schede segrete e al fine di determinare la maggioranza dei votanti, si computano anche le schede bianche, le non leggibili e le nulle.
- Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42, lett. m) del D.Lgs n. 267/2000, si applica, in deroga al disposto di cui al comma 1° dell'articolo 24, il principio della maggioranza relativa.
- In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato il maggior numero di voti.
- Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio che dovrà essere approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
- Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza più qualificata.
- Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
- Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.