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- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 2° - Gli organi istituzionali del Comune
- Capo 1°: Il Consiglio Comunale
- Art. 25 Astensione dei consiglieri
- I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune o verso Enti od Aziende dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando il consigliere abbia un interesse proprio o vi sia un interesse dei suoi parenti od affini sino al quarto grado civile.
- Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia un interesse proprio ad una deliberazione, deve assentarsi dall'aula consiliare per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto rilevare nel verbale.
- I consiglieri si astengono inoltre dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti o Aziende dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza.