1. Il Consiglio delibera validamente coll'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano una maggioranza più qualificata.
  2. Quando la prima convocazione sia andata deserta per non essersi raggiunta almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno validamente assunte purchè intervengano almeno sette consiglieri. Nel computo dei consiglieri non si considera il Sindaco.
  3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
  4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
5. Concorrono, invece, a determinare, la validità della adunanza i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente.

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