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- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 1° - Principi generali e programmatici
- Art. 9 Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero ed esercizio delle funzioni di assistenza scolastica
- Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
- Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs n. 267/2000.
- A tal fine il Comune, su delibera del Consiglio Comunale, istituisce un apposito Albo degli Enti, Organismi e Associazioni.
- I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che potrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alla sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
- Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza scolastica previste dalle Leggi Regionali e dalla normativa statale vigente.
- Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, la Giunta Comunale predispone ogni anno un Piano per il diritto allo studio, valido per l'anno scolastico entrante che, approvato dal Consiglio Comunale, dovrà tener conto della normativa statale e regionale.