1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza previste negli articoli 22, 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, nonché previste dalla Legge Regionale 7 gennaio 1986, n. 1, anche in collaborazione con le strutture socio-assistenziali presenti sul proprio territorio.
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al 1° comma la Giunta Comunale predispone, per la successiva approvazione del Consiglio Comunale, un programma annuale di assistenza che dovrà tener conto delle suddette normative.
  3. Il Comune assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e per prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale.
  4. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e a quanti vivono in particolari situazioni di disagio, promovendo e valorizzando, a tale scopo, anche forme di volontariato.
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