1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale del 23 dicembre 1978, n. 833 e che, comunque, non siano di competenza dello Stato, della Regione o della Azienda sanitaria locale.
  2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei propri cittadini, assumendo le opportune iniziative colle autorità competenti volte specialmente alla tutela della salubrità e dalla sicurezza dell'ambiente di lavoro, della tutela della maternità e della prima infanzia.
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