1. Il Comune ha il fine di rappresentare la propria comunità curandone unitariamente gli interessi e promovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, garantiti dalla Costituzione.

Il fine predetto è perseguito, limitatamente alla propria popolazione e al proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative riguardanti specialmente i settori dei servizi sociali, culturali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
Il Comune esercita funzioni proprie quali quelle di cui al comma precedente e funzioni attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, 1° comma, della Costituzione, oppure attribuite con legge regionale.
Esercita altresì le funzioni delegate dallo Stato previste dall'art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e riguardanti i servizi: elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
Può inoltre esercitare funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione.

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