Modificazioni territoriali possono essere apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa modifica del presente Statuto e audizione della popolazione del Comune.
Il capoluogo e la sede comunale potranno essere variati previa modificazione del presente Statuto.
Il Consiglio Comunale individua nella sede del Comune apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. L'integralità della pubblicazione dell'atto può essere assicurata, in caso di documenti voluminosi o numerosi, con un avviso che l'atto risulta integralmente depositato presso la Segreteria Comunale, in libera visione e per il periodo di tempo prescritto.

Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato cura l'affissione degli atti di cui al 3° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

First name: