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- Home
- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 1° - Principi generali e programmatici
- Art. 12 Principio della programmazione
- In conformità a quanto disposto dallo articolo 5 del D.Lgs 267/2000, il Comune realizza la finalità e le funzioni di cui al precedente articolo 5, adottando e sviluppando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun piano o programma, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.