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- Home
- Il Comune
- Statuto Comunale
- Titolo 1° - Principi generali e programmatici
- Art. 10 Esercizio delle funzioni di assetto ed utilizzazione del territorio e tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Il Comune promuove ed attua un organico assetto del proprio territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici.
- Promuove inoltre piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- Determina un sistema coordinato di traffico e circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante.
- Al fine di perseguire le funzioni delineate nei primi tre commi del presente articolo, il Comune adotta il Piano regolatore generale del territorio comunale, nonché piani particolareggiati di esecuzione, in osservanza delle apposite leggi statali e regionali.
- Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.
- Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia, sanzionandone le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
- Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.