1. Il Comune di Adro (d'ora in poi chiamato semplicemente Comune) è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana, della Regione Lombardia e dalle norme previste nel presente Statuto.
  2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.
  3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.
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