Ospitalità stranieri

Per quanto riguarda il cittadino straniero (si intende per cittadino straniero la persona che non appartiene all'Unione Europea) si trascrive l'art. 7 del D.lgs. 25/7/1997 n. 286 in merito all'obbligo di comunicazione in merito alla semplice ospitalita'.

Si precisa che mentre il modulo per la cessione di fabbricato deve essere presentato da chiunque dia in godimento un bene per un periodo superiore ai 30 giorni, la comunicazione di ospitalità per il cittadino straniero deve essere fatta indipendentemente dalla durata della stessa.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

7.  Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Le violazioni delle disposizioni previste in tema di ospitalita' agli stranieri e apolidi sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 Euro.

Ultimo Aggiornamento

18
Ott/22

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