Art. 6, c. 9, d.l. 35/2013
Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

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